Sessualità e social network: rischi e reati

Cos’è il Revenge Porn?

Ti è mai capitato di sapere da un tuo amico/a di aver inviato o ricevuto fotografie o immagini/video a sfondo sessuale attraverso le chat di whatsapp o i social network, quali Facebook o Instagram; e tu lo hai mai fatto ?

Ebbene, se questo scambio è avvenuto con il tuo consenso o con quello della persona ritratta nelle foto e/o nelle immagini intime si parla di “sexting”, cioè di condivisione attraverso la rete (sia tramite il proprio cellulare sia tramite internet). Questo comportamento può essere molto pericoloso ma non è vietato dalla legge perché presuppone un consenso consapevole (che presuppone una maturità psicologica) tra mittente e destinatario.

Purtroppo, però, può succedere che queste immagini/video/fotografie finiscano nelle mani di un numero indeterminato di destinatari senza il consenso del mittente: puoi immaginare che danno possa provocare una diffusione incontrollata di queste immagini e quanto sia difficile bloccare la ulteriore diffusione delle stesse e/o cancellarle dalla rete ? 

Sappi che condividere, cedere, diffondere o pubblicare immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi, è un reato molto grave. In alcuni casi, le immagini sono state immortalate da un partner e con il consenso della vittima, ma non al fine di distribuirle in rete, in altri casi, senza che la vittima ne fosse proprio a conoscenza.

Forse avrai sentito parlare, su internet o alla televisione o da qualche amico, del revenge porn, che è un termine inglese che si riferisce genericamente al caricamento di materiale sessuale esplicito per vendicarsi dopo la fine di una relazione, ma, a volte, è più semplicemente lo strumento con cui un soggetto ricatta un altro/a (di cui, a qualunque titolo, possiede una fotografia sconveniente, o un video) per ottenere qualcosa, per costringerlo/a a tenere un certo comportamento e così via. 

Può succedere tra ex fidanzati, tra compagni di scuola, tra persone che si allenano insieme in uno sport e così via.

La pubblicazione avviene allo scopo di umiliare la persona coinvolta per ritorsione o per vendetta.

EBBENE SEI VITTIMA DI “REVENGE PORN” SE QUALCUNO:

ha messo in rete o ha condiviso su Whatsapp, Telegram o altro applicativo di messaggistica istantanea una tua foto/video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, che tu stesso/a hai fatto, ma non al fine di farlo girare (magari solo per condividerlo con il partner) oppure che qualcun altro ha fatto, senza che tu te ne accorgessi.

E ancora: può succedere che qualcuno utilizzi/induca/recluti ragazzi e ragazze minorenni per realizzare spettacoli pornografici. Anche questo comportamento è un reato molto grave e pericoloso, così come lo è la successiva diffusione di questo materiale, a qualunque titolo e con qualunque mezzo, da parte di terze persone.

E si configura un reato grave anche se le immagini a contenuto pedo-pornografico siano state realizzate virtualmente, cioè tramite “applicazioni” che fanno sembrare realistiche immagini che sono solo frutto di elaborazione grafica.

IN OGNI CASO, LA DIVULGAZIONE IN RETE DI CONTENUTI INTIMI, ATTINENTI ALLA SFERA PRIVATISSIMA DI UNA PERSONA, PUO’ PROVOCARE UN DANNO PSICOLOGICO MOLTO GRAVE PER LA VITTIMA, AL PUNTO DA:

  • non reagire e cedere al ricatto;
  • vergognarsi di se stessi;
  • sentirsi giù di corda o molto triste;
  • fare fatica a dormire;
  • non avere più voglia di uscire e di frequentare gli amici;
  • non volere più andare a scuola o fare le cose che si facevano prima;
  • mangiare poco o mangiare troppo;
  • sentirsi male, come quando hai la nausea o il mal di testa;
  • sentirsi in colpa e avere voglia di uscire di scena.

COSA PUOI FARE PER TUTELARTI O PER TUTELARE UN TUO AMICO/A:

Innanzitutto, non devi aver paura o vergogna di raccontare di essere vittima della diffusione, senza il tuo consenso, di immagini/video a contenuto sessuale che ti riguardano da vicino: appena hai i primi segnali, parlane subito con i tuoi genitori, con gli insegnanti, con un adulto di cui ti fidi o con qualcuno dei soggetti di cui al LINK.

IN QUESTO MODO, PUOI BLOCCARE IL MECCANISMO PERVERSO E RIPRENDERE LA TUA VITA NORMALE.

Se sai che qualcuno è vittima di questo reato, parlane subito con un adulto: ricordati che questo non vuol dire fare la spia, ma aiutare un tuo amico o una persona che conosci (che non hanno il coraggio di liberarsi o che hanno veramente paura) ad uscire fuori da una situazione insopportabile.

RICORDA CHE CHI TI RICATTA CONTA SULLA TUA PAURA E SULLA TUA INERZIA PER POTERTI COSTRINGERE A FARE CIO’ CHE DESIDERA O PER VENDICARSI E CHE IL TRASCORRERE DEL TEMPO AUMENTA IL PERICOLO DI DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI A SFONDO SESSUALE.

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può succedere che sia tu a provare vergogna per quello che hai subito, a sentirti in colpa per non essere riuscito/a a sottrarti alla violenza e ad avere paura di riferire quello che ti è accaduto, anche solo per il timore di non essere creduto.

Questa situazione di profonda sofferenza interiore e di silenzio forzato (che può indurti ad isolarti, a non uscire di casa, a cambiare le tue abitudini di vita, a diventare taciturno o aggressivo) consente a chi ti ha fatto del male di continuare a fartene, fisicamente e/o almeno psicologicamente, e questo non è accettabile.

Lo strumento più efficace e tempestivo che hai per fermare chi ti ha fatto del male o te ne sta ancora facendo, è quello di fermarti un attimo e trovare il coraggio di raccontare quello che ti è successo ad una persona adulta di cui ti fidi: i tuoi genitori, i tuoi insegnanti, un parente con cui ti confidi, un amico adulto, uno dei soggetti, che si occupano proprio di aiutare le persone come te, e che puoi contattare tramite questo LINK

man mano che il tempo passa, anche se ti sembrerà strano rispetto ad un evento così doloroso, i ricordi sfioriscono e anche i volti di chi ti ha fatto del male o altre caratteristiche (se si tratta di persone estranee alla cerchia di familiari e/o di amici) o alcuni particolari delle modalità dell’abuso subito possono sfuggire alla memoria; per questo è molto importante che tu ti liberi quanto prima possibile del tuo vissuto drammatico: quanto più il tuo ricordo sarà vivo, tanto più sarà affidabile il tuo racconto e consentirai alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura di individuare il colpevole/i e di tutelarti, impendendogli, con gli strumenti previsti dalla legge (anche misure cautelari limitative della sua libertà di movimento), di reiterare le sue condotte delittuose.

I reati che sanzionano questi comportamenti sono i seguenti:

ART. 612 ter C.P.

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

PROCEDIBILITA’

Occorre la querela ma si procede di ufficio se:

-il fatto è connesso con altro delitto per cui si procede di ufficio:

-il fatto è commesso in danno di persona in condizione di inferiorità psichica o fisica o di una donna in stato di gravidanza.

 

ART.6OO TER C.P.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (4)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

PROCEDIBILITA’

Si procede di ufficio.

 

ART.6OO QUATER C.P.

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

PROCEDIBILITA’

Si procede di ufficio.