Diritti dei minorenni stranieri vittime
ANCHE NON ACCOMPAGNATI
Secondo la Legge italiana:
sei un minorenne straniero
se non hai ancora compiuto 18 anni e non hai la cittadinanza italiana o di un altro paese membro dell’Unione Europea
sei un minorenne straniero non accompagnato
se non hai ancora compiuto 18 anni, non hai la cittadinanza italiana o di un altro paese membro dell’Unione Europea e ti trovi in Italia senza i tuoi genitori o senza l’assistenza di un altro adulto che sia responsabile legalmente per te
Se sei un minore straniero non accompagnato, ti trovi in una particolare condizione di vulnerabilità. Lo Stato italiano è molto attento a preservare e promuovere il tuo benessere.
Proprio per questo, lo Stato – oltre a una serie di diritti che elencheremo a seguire in questo documento – nell’ambito delle misure di accoglienza ti può garantire:
- il collocamento in un luogo sicuro, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie individuate e selezionate, tenendo conto, in modo particolare, della tua età e del paese da cui provieni;
- l’accertamento della tua minore età, nel caso in cui tu non avessi i documenti con te. In questa procedura sarai assistito dal responsabile del centro di accoglienza in cui sei stato accolto o dal tutore che ti verrà nominato (vedi infra);
- la nomina di un tutore, cioè di una persona adulta che ti rappresenti legalmente, ti accompagni e ti assista anche moralmente, nonché firmi per tuo conto alcuni documenti (per es. in caso di accertamenti e/o visite e/o trattamenti sanitari, iscrizione scolastica, accesso alla domanda di protezione internazionale etc.);
- il rilascio del permesso di soggiorno, ovvero di un documento che devi portare sempre con te e che ti consente di avere un’identità precisa, oltre ad attestare il tuo diritto a soggiornare in Italia e a darti accesso ad una serie di servizi.
In generale, devi sapere che in quanto minorenne straniero, nel rispetto della tua storia e delle tue caratteristiche culturali e linguistiche, godi dello stesso livello di protezione e sei titolare degli stessi diritti dei minorenni con cittadinanza italiana, tra i quali:
- il diritto di esprimere la tua opinione sul tuo progetto di vita in Italia;
- il diritto al rispetto della tua cultura, della tua lingua e della tua religione;
- il diritto all’assistenza sanitaria;
- il diritto di andare a scuola per imparare la lingua italiana e di frequentare dei corsi di formazione professionale che ti potranno aiutare a trovare un lavoro dopo il compimento di 18 anni.
Se ti capiterà di entrare in contatto con la Giustizia, non importa se in quanto vittima o autore di qualsiasi reato, sappi che, al pari dei minorenni cittadini italiani, ti sarà garantito l’accesso ai seguenti diritti:
- il diritto di essere ascoltato e di avere una traduzione/interpretariato se non conosci la lingua italiana;
- il diritto di partecipare in maniera informata e consapevole a tutte le procedure che ti riguardano;
- il diritto a essere preso in carico e a ricevere assistenza; (LINK NUMERI UTILI)
- il diritto a ricevere tutte le informazioni necessarie non solo sui tuoi diritti, ma anche sugli strumenti attraverso i quali è possibile esercitarli o difenderli se necessario; (LINK 90 BIS MINORENNI)
- il diritto a ricevere informazioni sul sistema processuale, cioè ricevere indicazioni dettagliate sulla procedura, sul tuo ruolo, sulle modalità con cui verrai ascoltato e così via. (LINK DIRITTI MINORENNI)
In particolare, se sei (stato) vittima di reato
(LINK CON SITO DELLE VITTIME, CON DIRITTI MINORENNI E CON 90 BIS MINORENNI):
- puoi raccontare quello che ti è successo ad un adulto che conosci (ad esempio, il tutore; il responsabile della struttura che ti ospita o un’altra persona di cui ti fidi) e decidere se e come denunciare alle Forze dell’Ordine quello che ti è successo;
- le Forze dell’Ordine ti chiederanno nome, cognome, età e dove sei nato. Se non comprendi quello che stanno dicendo, chiedi a loro di ricevere più informazioni con l’aiuto di un interprete/mediatore culturale che parla la tua lingua.
Sappi che, proprio perché lo Stato italiano ha grande interesse nel tutelare il tuo benessere, ha un’attenzione particolare per alcuni reati definiti a carattere sessuale, che possono riguardare, per esempio, il fatto che tu sia stato spinto/a a compiere atti sessuali a pagamento (prostituzione minorile), o ad essere filmato/a durante atti sessuali (pornografia minorile) o venduto a scopi sessuali in cambio di denaro (tratta di persone). In questi casi valgono alcune norme specifiche: la Procura per i Minorenni, infatti, ai sensi dell’art.25 bis RD 1404/1934, può chiedere al Tribunale di adottare misure di protezione urgenti per tutelarti e può chiedere per te la nomina di un curatore. Il Tribunale per i minorenni può adottare i provvedimenti utili alla tua assistenza, anche di carattere psicologico, al tuo recupero e al tuo reinserimento nella società. Vediamo nel dettaglio cosa comportano queste norme specifiche:
Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale.
- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al Tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il Tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il Tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
- Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600- bis , 600- ter e 601, secondo comma, del codice penale, il Tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 3 agosto 1998, n. 269.