Si parla di Bullismo
quando qualcuno fa il prepotente o cerca di fare del male ad altri in diversi modi, sia con le azioni sia con le parole.
Questi comportamenti, se durano nel tempo, possono dar luogo ad una serie di reati puniti dalla legge.
Come riconoscere il bullismo?
Se qualcuno per un certo periodo di tempo:
- si comporta in modo aggressivo nei tuoi confronti, ti picchia, ti prende a calci, ti dà dei morsi, prende le tue cose;
- ti insulta, ti fa fare cose che tu non vorresti fare, ti fa sentire uno stupido, ti fa stare male, ti umilia davanti agli altri;
- ti provoca, mette in giro bugie su di te, ti isola dagli altri;
- minaccia di picchiare te o qualcuno a cui vuoi bene.
Se queste sono le tue emozioni
- Ti senti insoddisfatto di te stesso;
- ti senti giù di corda o molto triste;
- fai fatica a dormire;
- non hai più voglia di uscire e di frequentare i tuoi amici;
- non vuoi più andare a scuola o fare le cose che facevi prima;
- mangi poco o mangi troppo;
- ti senti male, come quando hai la nausea o il mal di testa;
- ti senti in colpa e hai voglia di uscire di scena.
Però devi sapere che tu non sei debole e non stai sbagliando ma sei vittima di un bullo/a!
Il bullo, nella maggior parte dei casi, è una persona che sta male (a casa, ad esempio) ma non lo vuole dire e quindi sfoga la sua rabbia e la sua solitudine su qualcuno che non riesce a difendersi da solo perché ha un carattere più mite, o su qualcuno che considera diverso sotto qualche aspetto; per farsi forza, il bullo deve formare un gruppo, di cui diventa leader per essere credibile rispetto alla vittima.
Può trattarsi di un compagno/a di scuola, di un vicino/a di casa, di qualcuno/a che credevi un amico/a, con cui vai in palestra, giochi a calcio o uscivi.
La verità è che il bullo vuole incutere paura perché in questo modo si sente forte, quando non lo è nella realtà, e per nascondere la sua frustrazione fa in modo che gli altri pensino che è potente perché, con la sua aggressività fisica e/o verbale, tiene tutto e tutti sotto controllo.
può succedere che sia tu a provare vergogna per quello che hai subito, a sentirti in colpa per non essere riuscito/a a sottrarti alla violenza e ad avere paura di riferire quello che ti è accaduto, anche solo per il timore di non essere creduto.
Questa situazione di profonda sofferenza interiore e di silenzio forzato (che può indurti ad isolarti, a non uscire di casa, a cambiare le tue abitudini di vita, a diventare taciturno o aggressivo) consente a chi ti ha fatto del male di continuare a fartene, fisicamente e/o almeno psicologicamente, e questo non è accettabile.
Lo strumento più efficace e tempestivo che hai per fermare chi ti ha fatto del male o te ne sta ancora facendo, è quello di fermarti un attimo e trovare il coraggio di raccontare quello che ti è successo ad una persona adulta di cui ti fidi: i tuoi genitori, i tuoi insegnanti, un parente con cui ti confidi, un amico adulto, uno dei soggetti, che si occupano proprio di aiutare le persone come te, e che puoi contattare tramite questo LINK
man mano che il tempo passa, anche se ti sembrerà strano rispetto ad un evento così doloroso, i ricordi sfioriscono e anche i volti di chi ti ha fatto del male o altre caratteristiche (se si tratta di persone estranee alla cerchia di familiari e/o di amici) o alcuni particolari delle modalità dell’abuso subito possono sfuggire alla memoria; per questo è molto importante che tu ti liberi quanto prima possibile del tuo vissuto drammatico: quanto più il tuo ricordo sarà vivo, tanto più sarà affidabile il tuo racconto e consentirai alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura di individuare il colpevole/i e di tutelarti, impendendogli, con gli strumenti previsti dalla legge (anche misure cautelari limitative della sua libertà di movimento), di reiterare le sue condotte delittuose.
Bullismo: come viene sanzionato il reato?
Non esiste un reato solo che sanzioni il bullismo ma vari sono i reati che il bullo può commettere con il suo comportamento:
ART. 612 C.P.
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno .
Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.
Denuncia.
Si procede di ufficio
ART. 660 C.P.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.
Denuncia.
Si procede di ufficio
ART. 595 C.P.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (1), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Occorre la querela
ART. 612 BIS C.P.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Occorre la querela, ma si procede di ufficio:
1.
se il fatto è commesso in danno di minorenni e/o di persone con disabilità;
2.
quando il reato è connesso con altro per il quale si procede di ufficio.